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Categoria: Notizie
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Con l'allegata circolare n. 142 del 29 luglio u.s., l'INPS ha fornito dei chiarimenti in ordine alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ex D. Lgs. 22/ 2015.

 

I chiarimenti forniti dall'Istituto nella circolare in parola riguardano:

 

a) gli effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto delle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore;

b) il riconoscimento dell'indennità nei casi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e di licenziamento disciplinare;

c) il computo dei periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo;

d) la valutazione delle trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (ai fini della determinazione del requisito lavorativo);

e) il procedimento di calcolo della durata del trattamento;

f) le differenze fra prestazione di mobilità e la prestazione di disoccupazione NASPI con riferimento alla contribuzione versata dal datore di lavoro, ai requisiti di accesso, alla durata, alla misura ed alle tipologie di agevolazioni;

g) la disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASPI e Servizio Civile nazionale;

h) gli effetti di una nuova attività lavorativa prestata in corso di godimento dell'indennità NASPI;

i) la compatibilità e la cumulabilità degli emolumenti derivanti dall’esercizio di cariche pubbliche elettive e non elettive con la fruizione dell'indennità ;

l) la fruizione dell'indennità in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione.

 

L'INPS, in estrema sintesi, é tornato su aspetti specifici non disciplinati dalla precedente circolare numero 94 del 12 maggio scorso, che pure alleghiamo, costituente il fondamentale riferimento applicativi diramato dall'Istituto relativamente ai contenuti del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 rubricato “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Di seguito una breve rassegna di alcuni chiarimenti resi dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

La circolare richiama il fatto che le ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro congrua producano effetti importanti sia sul diritto alla prestazione NASpI che alla conservazione dello stesso diritto.

Nelle ipotesi citate, la distanza della sede di lavoro - entro o oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici - rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione: relativamente al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione; in ordine al mantenimento della prestazione, il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

La circolare richiama anche il fatto che il licenziamento con accettazione di un'offerta di conciliazione, analogamente ai licenziamenti per giusta causa o per motivi disciplinari, produce, a tutti gli effetti, disoccupazione involontaria, quindi l’indennità NASPI é riconosciuta al lavoratore (come si ricorderà in questi casi il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo che non costituisce un reddito imponibile in cambio della non impugnazione del licenziamento).

L'Istituto si sofferma anche sul rapporto fra NASpI e lavoro accessorio e quello intermittente. Com'è noto, i percettori di prestazioni integrative possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite di 3 mila euro annui; l'INPS chiarisce che, in questi casi, sottrarrà alla disoccupazione gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.

Si ricava, pertanto, che l'indennità NASPI, che può essere cumulata con redditi da attività lavorativa, nel caso di prestazioni di lavoro accessorio, deve sottostare al limite complessivo di 3 mila euro annui.

Per chi, invece, già percepisce la NASpI alla accensione di un contratto di lavoro intermittente - con obbligo di risposta alla chiamata e diritto all’indennità di disponibilità – la conservazione della NASPI è diretta conseguenza del reddito del lavoratore, ovverosia l’indennità è esclusa per tutte le giornate in cui il lavoratore percepisce nei periodi non lavorati l’indennità di disponibilità, mentre, in caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro intermittente senza, però, l'obbligo di risposta alla chiamata e senza il diritto all’indennità di disponibilità, la NASPI è sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.

L'INPS chiarisce che, in presenza di periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo, ovverosia dei cosiddetti "periodi neutri", nell'ambito del quadriennio utile ai fini della determinazione del requisito contributivo, quest'ultimo riferimento temporale viene "ampliato" in misura pari alla durata dell’evento neutro; il predetto procedimento di ampliamento si protrae quindi fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (il quadriennio, appunto) al netto degli eventi neutri. Nell'ambito degli eventi che danno seguito ai "periodi neutri", l'Istituto annovera l'aspettativa ex art. 31 della legge n.300 del 1970 (analogamente a quanto previsto per l’indennità di mobilità rispetto alla quale, per il perfezionamento del requisito di sei mesi “di lavoro effettivamente prestato”, i periodi di aspettativa di cui all’art. 31 della Legge n.300 del 1970 sono considerati “neutri”).

Sempre in tema di "neutralizzazione" di taluni particolari periodi propri del percorso lavorativo, la circolare richiama il fatto che, ai fini della determinazione del “quadriennio” per la ricerca del requisito contributivo (minimo 13 settimane) necessario, unitamente agli altri requisiti, per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, nonché ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, anche i periodi di CIG in deroga con sospensione dell’attività a zero ore – vista l’analogia di detta prestazione previdenziale di sostegno al reddito con la CIG ordinaria e straordinaria – sono da considerarsi “neutri” con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro; analogamente si ha la neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati, ovverosia l'INPS specifica che, sempre ai fini della determinazione del “quadriennio” per la ricerca del requisito contributivo (minimo 13 settimane) necessario, unitamente agli altri requisiti, per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI nonché ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, i periodi di lavoro all’estero - in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione - sono da considerarsi “neutri” con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. Analogamente, anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - provocano un corrispondente "ampliamento" del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Un'attenzione particolare, in tema di perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, l'INPS dedica ad una particolare figura professionale oggetto dell'intervento organizzativo della Fisascat-Cisl: il lavoro domestico.

Infatti, a causa del particolare regime che caratterizza il lavoro domestico, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari è possibile individuare le settimane in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa ma non è possibile verificare, all’interno di ciascuna settimana, in quali e in quante giornate sia stata prestata l’attività lavorativa. All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, infatti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS in via telematica il numero di ore lavorative settimanali - senza la specifica della distribuzione delle medesime all’interno delle singole giornate - e la relativa retribuzione oraria o mensile.

Successivamente, all’atto del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - effettuato trimestralmente dal datore di lavoro per un numero di ore che può essere anche maggiore o minore rispetto a quelle inizialmente comunicate - è possibile conoscere soltanto il numero di settimane accreditate per ciascun mese.

L'Istituto chiarisce che, visto che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro, ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, il requisito si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) – attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 X 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore).

Per la costituzione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo occorre pertanto la presenza – nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione - di un minimo di 120 ore distribuite nella maniera sopra descritta e cioè 24 ore per ciascuna delle cinque settimane.

L'INPS si sofferma anche sul procedimento di calcolo della durata dell'indennità NASpI.

La circolare infatti richiama la circostanza che, per determinare la durata della prestazione, si procede considerando in prima istanza le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASPI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in ragione della presenza di periodi neutri) sia a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASPI.

Circa la possibilità per il lavoratore di optare tra la prestazione di mobilità e la prestazione di disoccupazione NASpI, l'Istituto oltre a ribadire che, per quanto concerne gli aspetti contributivi, il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota contributiva ordinaria ASPI dell’1,61% (1,31% + 0,30%), a favore dei lavoratori per i quali è prevista l’assicurazione contro la disoccupazione, nonché al versamento del contributo dello 0,30 per la mobilita l'azienda è inquadrata, ai fini contributivi, nei settori economico–produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, pur chiarendo che, nell’ipotesi di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 della Legge n.223 del 1991, il lavoratore che abbia presentato apposita domanda di indennità di mobilità accede esclusivamente alla indennità di mobilità e che non ha facoltà di optare tra l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione NASpI, precisa altresì che, al fine di agevolare l’interessato a presentare correttamente la domanda della prestazione di mobilità o di NASpI si procederà ad inserire nella procedura informatica di presentazione della domanda di NASpI un avviso con il quale si porta a conoscenza del lavoratore che, se la cessazione del proprio rapporto di lavoro è avvenuta a seguito di licenziamento collettivo, occorre presentare esclusivamente domanda di indennità di mobilità.

Con un successivo richiamo al messaggio n.1644 del 2015, col quale è stato chiarito che, nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità, sarà cura degli operatori della struttura territoriale inserire – in calce alla comunicazione di reiezione e della relativa motivazione – una nota con la quale si chiede al lavoratore di manifestare espressamente la volontà di trasformare la iniziale domanda di indennità di mobilità in domanda di indennità di disoccupazione, l'INPS ricorda che il lavoratore dovrà manifestare la predetta scelta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione in argomento.

Assai articolato è il rapporto fra prestazione NASpI ed il lavoro prestato in Stato estero.

Se la persona disoccupata titolare di prestazione italiana chiede, in applicazione dell’articolo 64 del regolamento CE n. 883/2004, di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria, è tenuta a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia; qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI.

Se il precettore di indennità lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi: in questo caso infatti nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego; al termine del contratto di lavoro all’estero, prima di ripristinare l’indennità sospesa, occorre verificare che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato: in questo caso l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata.

Se il precettore di indennità si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione, esportando la prestazione. In tale ipotesi il precettore é tenuto ad iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia; qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI. Il precettore dell'indennità lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi: anche in questo caso, nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro, la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego; al termine del contratto di lavoro all’estero, prima di ripristinare l’indennità sospesa, occorre verificare che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato: in questo caso l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata.

Se il percettore dell'indennità si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, e se ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si produce decadenza.

Nel caso infine in cui il percettore di indennità di disoccupazione NASpI stipuli in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, essendo il rapporto di lavoro disciplinato dalla normativa Italiana anche in materia previdenziale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione, come nel caso di percettore di NASpI che si rioccupa in Italia.

 

              IL SEGRETARIO NAZIONALE                         Il SEGRETARIO GENERALE

                      Vincenzo Dell’Orefice                                          Pierangelo Raineri

 

 

Precisazioni sulla procedura di pagamento della NASpI

 

Alla data del 27 agosto 2015, a fronte di 513.861 domande relative alla nuova indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) pervenute, l’Inps ne ha definite 211.692, con una conclusione delle istruttorie ed erogazione dei relativi pagamenti che si attesta intorno ad una media giornaliera di 7.056 domande.

Con particolare riferimento alla gestione delle indennità di disoccupazione NASpI 2015 a favore del personale precario della Scuola, da fine giugno al 27 agosto sono pervenute 115.834 domande e ne sono state definite e pagate 53.957.

L’introduzione della nuova prestazione - istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in sostituzione delle precedenti indennità ASpI e mini ASpI – ha richiesto da parte dell’Istituto la soluzione di problemi applicativi attraverso implementazioni procedurali molto articolate, a causa delle complessità operative dovute alla gestione del nuovo calcolo.

In conseguenza di ciò, la procedura di istruttoria e pagamento delle domande è stata rilasciata il 15 luglio 2015, con la necessità di gestire le domande di disoccupazione intanto pervenute a partire dal 1° maggio 2015, data di entrata in vigore della nuova prestazione (si ricorda che dal 1° maggio è stato possibile inoltrare all’INPS la relativa domanda utilizzando i consueti canali telematici).

 

Comunicato stampa INPS 28 agosto 2015 - Precisazioni sulla procedura di pagamento della NASpi.

Circolare INPS n° 94 del 12 maggio 2015 all.2

Circolare INPS n° 142 del 29 luglio 2015 all.1

 

Per ulteriori informazioni contatta la sede Cisl di Trento al numero 0461-215211.