Per l’individuazione dell’importo degli assegni per il nucleo familiare è necessario il reddito familiare dell’anno precedente, da determinare e ricercare nelle apposite tabelle ANF pubblicata annualmente dall’Inps. L’assegno spetta anche in base all’incidenza del lavoro dipendente. Vediamo quali redditi sono inclusi o esclusi e tutte le informazioni relative al calcolo.

Una delle più importanti prestazioni a sostegno del reddito erogato dall’Inps è l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Si tratta di un importo mensile erogato ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’ente previdenziale. L’ANF viene erogato in base alla composizione familiare e l’importo spettante, indicato in apposite tabelle pubblicate annualmente dall’Inps, dipende dal reddito familiare.

Riveste quindi particolare importanza, ai fini del calcolo, l’ammontare del reddito familiare, il quale è costituito, ai fini ANF, da redditi individuati dalla normativa Inps. Vediamola.

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2012; per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 i redditi dell'anno 2011).


Reddito da considerare al momento della domanda. Se i componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento della domanda (es. domanda nel 2013) non corrispondono ai componenti del nucleo nel periodo di riferimento del reddito (redditi anno 2012), il reddito familiare da prendere in considerazione sarà quello risultante dalla somma dei redditi percepiti dai soggetti componenti il nucleo familiare al momento della domanda.

Quali redditi vanno inclusi nel calcolo del reddito familiare ai fini ANF. Il reddito familiare da considerare è quello dei componenti del nucleo familiare stesso al momento della domanda. La normativa relativa agli ANF elenca quali sono i familiari inclusi nella composizione del nucleo familiare ai fini ANF, e per i quali quindi spettano gli assegni familiari, e di conseguenza quali familiari sono da considerare con i loro redditi ai fini del calcolo del reddito familiare per individuare l’importo degli ANF spettante. Concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei seguenti soggetti:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

I redditi sono ricavabili dai documenti fiscali come il modello CUD, il modello 730 o il modello Unico. Si deve considerare la somma dei redditi imponibili fiscalmente.

Redditi da dichiarare. Sono compresi tra i redditi da dichiarare nel modello da presentare al datore di lavoro annualmente oppure all’Inps, i seguenti redditi:

  • assoggettabili all'IRPEF (al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
  • soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
  • prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
  • da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
  • da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali. 

Tra i redditi assoggettabili all’Irpef devono essere compresi:

• quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.);

• i redditi prodotti all’estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef;

• i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);

• gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli).

Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno. 

Redditi esclusi dal calcolo ANF. Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, i seguenti redditi:

  • redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio;
  • indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
  • erogazioni liberarli non superi a 258,23 euro;
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
  • l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
  • l'indennità per ciechi parziali;
  • l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  • le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  • gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
  • le pensioni di guerra;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione. 

Esclusi dal computo i redditi negativi. Se un familiare ha dei redditi da lavoro, quest’ultimi contribuiscono a calcolare il reddito familiare solo se positivi. In altre parole, le perdite di esercizio, ossia “i redditi negativi” non vengono considerati ai fini del calcolo del reddito familiare.

Il caso del matrimonio o separazione durante l’anno. Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno. I separati escluderanno l’indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.

Decesso durante l’anno. In caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.

Tipologia del nucleo familiare: le varie tabelle. In presenza delle particolari condizioni sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura, come:

  • le famiglie monoparentali: se il richiedente o la richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono;
  • nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro. 

Limiti di reddito di lavoro dipendente per il diritto all’assegno

Ai fini del diritto alla misura piena dell’assegno per il nucleo familiare, oltre alle condizioni reddituali e di composizione del nucleo familiare, esistono anche ulteriori condizioni per il diritto all’ANF. Ci sono limiti legati all’incidenza del reddito di lavoro dipendente sul reddito totale familiare utile ai fini ANF, vediamoli.

Limiti per il diritto all’assegno per il nucleo familiare: 70% da reddito di lavoro dipendente. Ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare è necessario che:

  • il reddito familiare sia inferiore ai limiti previsti dalla legge (vedere tabelle);
  • la somma dei redditi da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa (anche contratto a progetto), da pensione o da prestazione previdenziale Inps derivante da lavoro dipendente (es. Aspi), sia pari o superiore al 70% del reddito familiare complessivo. 

Questo significa che l’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo comprendendo, ovviamente, anche i redditi di natura diversa da quelli di lavoro (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95).

A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi utili al superamento del 70% rientrano:

  • i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.);
  • i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1′ categoria concesse in relazione ad attività di lavoro dipendente (solo ove la somma di tali redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite di euro 1.032,91);
  • le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtù di specifiche disposizioni;
  • le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge,  ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. 

Reddito familiare uguale a zero. Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO", sia come redditi di lavoro dipendente che di altra natura (quindi non è determinabile la percentuale del 70%). Al contrario, l’assegno non deve essere corrisposto se esistono solo redditi diversi da quello di lavoro dipendente, anche se di modesta entità.

Le quote di reddito derivanti da perdite d'esercizio connesse all'attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più componenti il nucleo.

Reddito familiare del coniuge affidatario utile per il calcolo dell’ANF. Ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare è necessario tener conto del reddito familiare, ossia quello del richiedente e degli altri familiari componenti il nucleo al momento della domanda. Ai fini del calcolo del reddito familiare, in caso di separazione, essendo l’assegno per il nucleo familiare di natura assistenziale, i redditi da prendere in considerazione sono quelli del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con l’esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest’ultimo solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza del 2003.